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D.P.R. 21/09/2001 n. 3892. Il personale dell'Ente sia tecnico che amministrativo č inquadrato con le modalitā previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Art. 16. Incarichi di collaborazione 1. L'Amministratore ha facoltā di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti della materia di competenza istituzionale, sulla base di un programma annuale approvato dal Consiglio. Art. 17. Fonti di disciplina del rapporto di lavoro 1. In applicazione dell'articolo 10 del Decreto legislativo del 26 febbraio 1994, n. 143, il rapporto di lavoro del personale dell'Ente č disciplinato a) dal codice civile - libro V - e dalle leggi speciali che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa b) dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dall'amministratore e dalle confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'Ente. 2. Il rapporto di impiego del personale dell'Ente, anche dirigenziale, costituito attraverso la stipulazione di un contratto individuale di lavoro, č assoggettato al contratto e alle norme legislative di cui al comma precedente. 3. L'Ente provvede a stipulare contratti di lavoro collettivi aziendali a livello nazionale per il personale dipendente dirigente e non dirigente con le confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'Ente. 4. La contrattazione collettiva decentrata si svolge nei limiti e per le materie definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Nota all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 10 del Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: "Art. 10 (Il personale) . 1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'Ente č disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro. 2. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del codice di procedura civile, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione dell'azienda. 3. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla Legge 16 maggio 1978, n. 196. 4. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano, nonchč i trasferimenti presso la medesima, di personale proveniente da altre province, sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. La Corte costituzionale, con ordinanza 8-20 maggio 1998, n. 176 (Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1998, n. 21, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimitā costituzionale degli articoli 10, comma 2, e 11, comma 3, sollevata in riferimento agli articoli 25 e 76 della Costituzione". Art. l8. Relazioni sindacali 1. L'Ente e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente medesimo concordano protocolli d'intesa, fermo restando la distinzione dei ruoli, aventi per oggetto a) diritto di informazione e consultazione su: strategie, obiettivi e prospettive di sviluppo dell'Ente; gestione dei rapporti di lavoro; organizzazione del lavoro, politica delle risorse umane; innovazioni tecnologiche; situazione economica e finanziaria dell'Ente; politiche di investimento; qualitā dell'ambiente di lavoro; funzionamento dei servizi b) forme preventive per il componimento di conflitti concernenti l'interpretazione di clausole e norme dei contratti collettivi. Art. 19. Comandi 1. Il personale dipendente dell'Ente puō essere comandato presso altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici economici, ove richiesto dagli stessi, per periodi di tempo predeterminati. Titolo III Ordinamento contabile Art. 20. Mezzi finanziari dell'Ente 1. Costituiscono entrate dell'Ente oltre a quelle espressamente previste dal Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, le seguenti: il gettito derivante dalle tariffe autostradali gestite direttamente dall'Ente; i proventi derivanti dall'attivitā di consulenza e progettazione, dalla gestione delle partecipazioni nonchč dai corrispettivi relativi alle attivitā di erogazione dei servizi; i proventi derivanti dalla concessione del servizio rimozione e soccorso veicoli disciplinato dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal relativo regolamento di esecuzione; i proventi derivanti da canoni e corrispettivi dovuti per concessioni ed autorizzazioni diverse, i corrispettivi derivanti dalla gestione, dalla valorizzazione e dalla dismissione dei beni patrimoniali. 2. Non costituiscono beni dell'Ente le strade ed ogni altro bene appartenente al demanio pubblico statale ed al patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della legislazione vigente. Note all'art. 20: - Il Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, reca: "Istituzione dell'Ente nazionale per le strade". - Il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: "Nuovo codice della strada". Art. 21. Scritture contabili dell'Ente 1. L'Ente provvede alla tenuta delle scritture contabili previste dal codice civile per le imprese, rispettando le medesime formalitā. Art. 22. Bilanci dell'Ente 1. Il sistema contabile dell'Ente comprende a) lo stato patrimoniale e il rendiconto della gestione dai quali risultino le rimanenze iniziali e finali del patrimonio, corredati da apposita nota integrativa del consiglio b) il bilancio preventivo concernente gli stanziamenti di spesa e le previsioni di entrata c) il bilancio consuntivo concernente gli impegni nonchč i pagamenti delle spese e gli accertamenti, nonchč le riscossioni delle entrate d) la relazione sui risultati della gestione e sulla tenuta della contabilitā a cura del collegio dei revisori. 2. Per la redazione dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Essi sono redatti per ciascun anno solare e vengono approvati dal consiglio nei successivi sei mesi. 3. Il collegio dei revisori redige la propria relazione almeno trenta giorni prima dell'approvazione. 4. L'Ente redige il bilancio secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno. 5. Nel bilancio preventivo le entrate sono identificate secondo la loro natura e le spese sono suddivise in categorie per destinazione. Nota all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 2423 e seguenti del codice civile: "Art. 2423 (Redazione del bilancio). -Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societā e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di Legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti č incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere istritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in lire". "Art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio). - Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi. 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivitā; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe al principio enunciato nel n. 6 del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico". "Art. 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico). - Salve le disposizioni di leggi speciali per le societā che esercitano particolari attivitā, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, č irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attivitā esercitata. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilitā e l'adattamento o l'impossibilitā di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Sono vietati i compensi di partite.". Art. 23. Vigilanza governativa 1. All'autoritā di vigilanza compete, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente, l'approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione di cui all'articolo 22, dei piani pluriennali di viabilitā, del programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione, dello schema di programma annuale di attivitā dell'Ente e delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade. 2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trasmesse dall'amministratore al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla loro sottoscrizione da parte dei soggetti statutariamente deputati secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma terzo, del presente statuto. Art. 24. Norme regolamentari 1. I regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilitā e del personale sono approvati dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti su proposta dell'amministratore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. I regolamenti di cui al precedente comma devono essere adottati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto. 3. I regolamenti di contabilitā sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Le delibere del consiglio, di cui al comma 1, devono essere trasmesse ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. Art. 25. Commissariamento 1. Nell'ipotesi di impossibilitā di funzionamento degli organi di amministrazione, accertata dal Ministro vigilante, e su proposta di questo, si provvede con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla nomina di un commissario, con assunzione di tutti i poteri degli organi di rappresentanza e gestione. 2. Il mandato del Commissario straordinario ha la durata massima di un biennio a pena dello scioglimento dell'ente. |
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